Art. 11.
(Modalità di finanziamento).

      1. Sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie.
      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto, le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4.
      3. Le attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ANPAT e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore delle Agenzie.
      4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale

 

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e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle Agenzie, nonché alle convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività, sono poste a carico dei gestori stessi.
      5. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli oneri quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dalle Agenzie, da porre a carico dei gestori ai sensi del comma 4, nonché le modalità anche contabili per l'applicazione degli stessi. Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, prevede anche norme di attuazione e integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle Agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle Agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.
      6. Rientrano altresì tra le fonti di finanziamento di cui al presente articolo:

          a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;

          b) altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.

      7. In fase di prima attuazione, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPAT, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Agenzia, alla stessa è assegnato un contributo di euro 90 milioni per l'anno 2007, di euro 120 milioni per l'anno 2008, e di euro 150 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

 

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bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.