1. Sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto, le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Le attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ANPAT e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore delle Agenzie.
4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale
a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;
b) altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.
7. In fase di prima attuazione, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPAT, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Agenzia, alla stessa è assegnato un contributo di euro 90 milioni per l'anno 2007, di euro 120 milioni per l'anno 2008, e di euro 150 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del